I comuni del cittadellese non gradiscono le api

In data 8 Agosto 2008 i comuni del distretto di polizia locale PD1A – (Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, San Giorgio in Bosco, Fontaniva, Gazzo Padovano, Grantorto, Carmignano di Brenta) hanno approvato un regolamento di polizia urbana in cui, all’art. 64 si  afferma che: ”nelle zone residenziali l’apicoltura non è consentita sulle aree situate all’interno del centro abitato”, impedendo così per qualcuno di svolgere l’attività di apicoltura.

L’art. 8 della legge n.313 del 24 dicembre 2004 prevede come limitazione solo che: ”gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri.”

La stessa legge ha creato l’art. 896Bis del Codice Civile, articolo che riporta la stessa disposizione.

Dal punto di vista strettamente giuridico, in base al principio dettato dalle “Disposizioni sulla legge in generale” le cosidette “preleggi” all’art 4 viene stabilito un limite gerarchico  delle norme del diritto, non tutte le disposizioni hanno lo stesso valore. Esiste infatti una scala di priorità: le norme emesse da enti  superiori hanno forza maggiore rispetto a quelle emmesse da enti gerarchicamente  inferiori.

Ne consegue che nessuna disposizione di legge o regolamentare può essere in contrasto con quelle di rango superiore.

Risulta evidente che l’articolo 64 del regolamento emanato dai comuni del mandamento di Cittadella è in contrasto con l’art. 8 della legge n.313 e con l’art. 896Bis del codice civile; pertanto non ha alcuna valenza.

Per questo motivo “IL FAVO” (associazione produttori apistici veneti, con sede in Cittadella) in data 3 Agosto 2011, ha inviato una lettera a tutti i comuni del mandamento per chiedere l’abrogazione dell’articolo 64 del regolamento sopra citato.

I comuni non hanno risposto; a questo punto era ragionevole pensare che la contestazione sollevata, avendo fondamento giuridico, fosse stata recepita.

Nell’Ottobre 2012 un socio dell’associazione “IL FAVO” residente a San Donato, frazione di Cittadella, nell’occasione di una visita fattagli dai  vigili forestali, si è visto intimare lo spostamento  degli alveari di sua proprietà, poiché posti in una zona classificata come residenziale e quindi in contrasto con l’articolo 64 del regolamento di polizia urbana della zona. Pare opportuno precisare che l’apiario era posizionato nel rispetto delle distanze previste dall’art 896 bis del codice civile e dall’art 8 della legge n. 313 del 2004.

Il proprietario, preoccupato e intimidito per quanto affermato dalle guardie forestali, ha subito spostato gli alveari e successivamente ha contattato l’associazione “IL FAVO” raccontando l’accaduto.

Il CDA dell’associazione si è subito attivato per difendere l’apicoltore da quello che era ritenuto un palese sopruso.

Il 5 Novembre 2012 alcuni componenti del direttivo hanno allora chiesto e ottenuto un incontro con il vicesindaco in carica, per chiarimenti riguardo l’accaduto ed avere una risposta alla lettera inviata l’8 Agosto 2008. Dall’incontro è scaturita, in particolare, l’assicurazione da parte del vicesindaco che ne avrebbe parlato con il sindaco.

Successivamente una delegazione del direttivo dell’associazione “IL FAVO” ha incontrato il Sindaco di Cittadella, il quale, ammettendo la fondatezza del reclamo, si è impegnato ad esaminare la questione.

Il 28 Novembre 2012 “IL FAVO” ha ricevuto una lettera – interlocutoria – da parte del comando di polizia locale con la quale si informava che il Comune di Cittadella stava valutando l’ipotesi di una modifica del già citato art. 64 con apposita deliberazione in uno dei prossimi Consigli Comunali.

Una decina di giorni dopo è avvenuto un ulteriore incontro con il comandante dei vigili, il quale, ammettendo la non legittimità dell’articolo 64 del suddetto regolamento, ha sostenuto  però che,  in base all’articolo 2 del decreto legge n. 313/04  l’apicoltura essendo “considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno”, non potrebbe venire svolta in un centro urbano.

Questa legge nulla dice però circa la limitazione delle zone o aree dove tenere gli alveari, pur arrivando a definire le distanze dai confini di proprietà.

Le api non procurano nè rumori molesti nè secrezioni maleodoranti e svolgono invece una funzione fondamentale per la salvaguardia dell’ecosistema, alla quale, è ragionevole ritenere che, anche i comuni del mandamento di Cittadella siano interessati.

Inoltre non si può qualificare come agricola  un’attività solo perché essa prevede operazioni tipiche di quell’ambito; infatti non si può paragonare la gestione di alcuni alveari con l’allevamento di bovini, suini e quant’altro.

L’associazione è in attesa di ulteriori sviluppi e/o contatti con l’amministrazione comunale, per dirimire questa questione.

 

 Associazione “IL FAVO”

Via Borgo di Levante 18

35013 Cittadella (PD)